di Alessandra Schofield
Previdenza complementare, tutte le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse modifiche alla previdenza complementare, che riguardano soprattutto gli ambiti dei vantaggi fiscali, della modalità di erogazione delle prestazioni, dell’adesione automatica dei nuovi lavoratori e della maggiore tutela delle somme accumulate.
In merito alla deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare – fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP, cioè piani individuali pensionistici – la Legge di Bilancio 2026 ha fissato il nuovo limite ordinario a 5.300 euro dai precedenti 5.164,57 euro. Pertanto, chi versa contributi a un fondo pensione può sottrarre dal proprio reddito imponibile fino a 5.300 euro all’anno. Su quella parte di reddito, quindi, non paga IRPEF secondo le aliquote ordinarie. Il limite comprende sia i contributi versati dal lavoratore sia quelli eventualmente versati dal datore di lavoro, ma non comprende invece il TFR destinato al fondo pensione, che segue un regime fiscale separato. La nuova norma è formalmente applicabile dal 1° luglio 2026, ma il nuovo limite interessa l’intero periodo fiscale 2026. Questo vale anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 i quali, se nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare non hanno sfruttato tutto il limite di deducibilità, possono recuperare negli anni successivi parte della deduzione non utilizzata. La quota aggiuntiva massima utilizzabile ogni anno diventa pari alla metà del limite ordinario, quindi 2.650 euro. Sommando deducibilità ordinaria ed extra-deducibilità, il lavoratore può arrivare, nei casi ammessi, fino a 7.950 euro annui deducibili.
La Legge di Bilancio è intervenuta anche sul modo in cui il lavoratore può ricevere il capitale accumulato nel fondo pensione quando matura il diritto alla prestazione, innalzando al 60% la quota (precedentemente del 50%) del montante finale accumulato erogabile in capitale. La parte restante resta destinata alla rendita vitalizia. Quindi, se abbiamo accumulato 100.000 euro nel fondo pensione, potremo ricevere fino a 60.000 euro subito in capitale e il resto sotto forma di rendita. Tuttavia, se la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere erogata interamente in capitale e possiamo ricevere tutto in un’unica soluzione, invece di avere una rendita periodica molto modesta. Anche questa modifica entra in vigore dal 1° luglio 2026.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto nuove forme di erogazione diverse dalla classica rendita vitalizia. Nelle forme a contribuzione definita, la prestazione può essere erogata anche come rendita a durata definita, come prelievi entro determinati limiti oppure come erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. Parliamo di quelle forme di previdenza complementare in cui il lavoratore, il datore di lavoro, o entrambi, versano contributi secondo una certa misura, i quali vengono investiti nel fondo pensione. Al momento del pensionamento, la prestazione finale dipenderà da diversi fattori quali importi versati, durata della partecipazione, rendimenti ottenuti dagli investimenti, costi applicati dal fondo, eventuali anticipazioni o riscatti richiesti nel tempo. A queste nuove e diverse modalità di uscita dal fondo pensione, si accompagna una disciplina fiscale dedicata. In vigore dal 1° luglio 2026.
A protezione delle somme accumulate o erogate, la Legge di Bilancio ha confermato che le posizioni individuali costituite presso forme pensionistiche complementari sono intoccabili nella fase di accumulo, fino alla richiesta di liquidazione. Inoltre, alcune prestazioni, tra cui le prestazioni pensionistiche, la RITA e le anticipazioni per spese sanitarie, vengono assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni pubbliche. Queste somme, quindi, godono di una protezione rafforzata contro creditori, sequestri o pignoramenti, nei limiti previsti dalla normativa sulle pensioni obbligatorie. Restano invece fuori da questa protezione i riscatti totali o parziali e le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze personali. In vigore dal 1° luglio 2026.
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori privati di prima assunzione – esclusi i lavoratori domestici – l’iscrizione alla previdenza complementare potrà avvenire automaticamente. Il lavoratore ha però sessanta giorni per dire di no o per scegliere un’altra soluzione. Se resta inattivo, il TFR e gli eventuali contributi previsti vengono indirizzati al fondo pensione individuato secondo le regole applicabili.
Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro deve informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica destinataria, sulle diverse scelte disponibili e sui tempi per esercitarle. Il nuovo sistema funziona correttamente solo se il lavoratore è messo in condizione di capire che cosa succede in caso di inerzia.
Il datore di lavoro ha nuovi obblighi informativi verso il lavoratore al momento dell’assunzione, e deve informarlo in modo chiaro sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, il fondo pensione al quale il lavoratore verrebbe iscritto automaticamente, la destinazione del TFR, l’eventuale presenza di contributi del datore di lavoro e del lavoratore, le alternative disponibili ed il termine di sessanta giorni entro cui il lavoratore può rinunciare, scegliere un altro fondo o decidere diversamente sulla destinazione del TFR. Analoghi obblighi sono dovuti ai lavoratori non di prima assunzione, ai quali il datore di lavoro deve fornire informazioni sugli accordi collettivi applicabili; deve inoltre verificare quale scelta il lavoratore abbia già compiuto in passato sulla previdenza complementare, facendosi rilasciare una dichiarazione. Se il lavoratore è già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro deve informarlo della possibilità di indicare, entro sessanta giorni, a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando dal nuovo rapporto. In mancanza di scelta, si applica il meccanismo automatico previsto dalla legge. In vigore dal 1° luglio.
Per quanto riguarda il modo in cui devono essere investite le somme derivanti da adesioni non esplicite, gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche devono prevedere che i contributi e le quote di TFR affluiti per effetto di adesioni automatiche siano investiti in percorsi o linee con diversi profili di rischio-rendimento, tenendo conto soprattutto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età dell’aderente. Ciò per fare in modo che il lavoratore iscritto automaticamente non finisca casualmente in una linea di investimento non adeguata alla sua età o al tempo che manca alla pensione. In vigore dal 1° luglio.
La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato la possibilità di utilizzare la previdenza complementare per raggiungere le soglie economiche necessarie all’accesso anticipato alla pensione pubblica per i cosiddetti contributivi puri. Il fondo pensione, perciò, non può più essere usato per integrare artificialmente l’importo utile a soddisfare il requisito economico minimo per alcune forme di pensionamento anticipato pubblico.
Dal 31 ottobre 2026, chi è iscritto a un fondo pensione può trasferire la propria posizione verso un’altra forma pensionistica senza perdere il contributo del datore di lavorola cui spettanza era in precedenza subordinata ai limiti e alle modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi. Questi contributi, a carico dell’azienda, rappresentano un vantaggio economico ulteriore per il lavoratore. Commenta l’ANIA La norma amplierà la libertà di scelta del lavoratore e permetterà di accedere ad una più vasta offerta di soluzioni previdenziali.
In caso di dubbi sulla nostra personale situazione, dobbiamo rivolgersi prima di tutto all’ufficio del personale o all’amministrazione del datore di lavoro, per verificare il contratto collettivo applicato, il fondo pensione di riferimento e l’eventuale contributo aziendale. Possiamo inoltre chiedere informazioni direttamente al fondo pensione al quale siamo iscritti o al quale possiamo aderire. Per gli aspetti fiscali è opportuno consultare un CAF, un commercialista o un consulente fiscale, mentre per questioni legate ai propri diritti nel rapporto di lavoro possiamo rivolgerci a un patronato, a un sindacato, a un consulente del lavoro o a un professionista specializzato. Per informazioni generali e istituzionali sulla previdenza complementare, il riferimento pubblico è la COVIP.
