di Alessandra Schofield

Olivicoltori soddisfatti Le miscele non possono più essere etichettate come olio extra vergine. Una recentissima circolare del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste interviene sulla classificazione e sulla commercializzazione dell’olio ottenuto miscelando olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine. Il provvedimento nasce dall’esigenza di tutelare la qualità dell’olio commercializzato in Italia, assicurare maggiore trasparenza al mercato e garantire ai consumatori informazioni corrette sulla reale natura del prodotto acquistato.
La circolare non introduce, in senso tecnico, un divieto assoluto di effettuare la miscelazione. Stabilisce, però, che il prodotto risultante non possa più essere classificato, etichettato e venduto come olio extra vergine di oliva.

La miscela dovrà essere collocata nella categoria inferiore e commercializzata come olio di oliva vergine. Nella sostanza, viene quindi meno la possibilità di utilizzare una quantità di olio extravergine per correggere un olio vergine e attribuire successivamente all’intera miscela la classificazione più elevata.
L’intervento ministeriale cerca così di colmare una zona di incertezza presente nella normativa europea. Le disposizioni dell’Unione non contengono infatti un espresso divieto di miscelare oli appartenenti a categorie differenti e questa mancanza di chiarezza ha prodotto interpretazioni non uniformi nei diversi Stati membri. La stessa Corte dei conti europea, nella Relazione speciale sui sistemi di controllo dell’olio di oliva nell’Unione, aveva segnalato che gli Stati adottavano approcci differenti sulla possibilità di vendere come extravergine una miscela composta da olio extravergine e olio vergine. La Corte aveva inoltre ricordato che, secondo l’interpretazione fino ad allora seguita dalle autorità italiane e confermata nel 2023 dal Tribunale di Perugia, tale commercializzazione era consentita in assenza di un divieto formale.
Il Ministero fonda il nuovo orientamento soprattutto sui principi di correttezza e lealtà dell’informazione alimentare stabiliti dal Regolamento europeo n. 1169 del 2011. La normativa distingue chiaramente le due categorie anche attraverso le indicazioni obbligatorie riportate in etichetta. L’extravergine viene presentato come olio di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici; per l’olio vergine non compare invece il riferimento alla categoria superiore. Secondo la circolare, vendere come extravergine un prodotto che contiene anche olio vergine rischia pertanto di comunicare al consumatore una qualità diversa e più elevata rispetto alla reale composizione del prodotto.
Coldiretti e Unaprol, che avevano sollecitato un intervento urgente del Ministero, considerano la nuova disciplina una vittoria importante contro frodi, speculazioni e pratiche commerciali poco trasparenti. Secondo le due organizzazioni, la miscelazione consentiva di attenuare i difetti sensoriali di un olio vergine aggiungendovi una determinata quantità di extravergine, fino a ottenere una miscela capace di rispettare formalmente i parametri chimici richiesti per la categoria superiore. Tale pratica, tuttavia, avrebbe ridotto il significato delle verifiche organolettiche effettuate attraverso il Panel Test, inducendo il consumatore a considerare extravergine un prodotto costituito anche da olio di qualità inferiore.
La circolare, quindi, vuole evitare che un’operazione industriale trasformi, almeno sotto il profilo commerciale, un prodotto vergine in un extravergine.
Le nuove disposizioni diventeranno operative dalla pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale. Le miscele prodotte da quel momento dovranno essere classificate e registrate come olio di oliva vergine. Per i prodotti realizzati anteriormente è previsto un regime transitorio: le confezioni già preparate ed etichettate come extravergine potranno essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte, mentre l’olio ancora sfuso dovrà essere riclassificato come vergine entro trenta giorni dalla pubblicazione e comunque prima di qualsiasi successiva movimentazione o lavorazione. Gli operatori dovranno inoltre adeguare la tenuta del registro telematico dell’olio. L’inosservanza delle disposizioni potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste per le pratiche informative sleali, fatti salvi gli eventuali profili di rilevanza penale.
Per Coldiretti e Unaprol, la modifica normativa rappresenta però soltanto un primo passaggio. Le organizzazioni chiedono che sia accompagnata dal rafforzamento dei controlli, dal potenziamento della rete dei laboratori e da un maggiore coordinamento tra le banche dati delle Dogane, dell’Icqrf e dell’Agea. Propongono inoltre un più ampio impiego di metodologie quali la risonanza magnetica, la mappatura genetica e quella isotopica, considerate utili per ricostruire con maggiore precisione l’origine dell’olio e contrastare le frodi lungo la filiera.
La questione assume particolare rilevanza anche sotto il profilo economico. Secondo i dati riportati da Coldiretti e Unaprol, nell’ultimo anno il prezzo dell’olio extravergine sarebbe diminuito di circa la metà, mentre i costi sostenuti dagli olivicoltori sarebbero cresciuti di oltre duecento euro per ettaro. L’Italia produce circa 234 milioni di litri di olio extravergine all’anno, a fronte di consumi interni pari a 461 milioni, esportazioni per 318 milioni e importazioni per 545 milioni di litri. Le organizzazioni ritengono che questo squilibrio renda il mercato particolarmente esposto alla commercializzazione di oli di provenienza estera presentati attraverso richiami impropri all’italianità, con conseguenze sia per i produttori nazionali sia per i consumatori.
Il nuovo orientamento ministeriale apre la strada ad una separazione più netta tra le categorie merceologiche, finalizzata a rendere l’etichetta maggiormente aderente alla composizione dell’olio, valorizzare la qualità effettiva delle produzioni e ridurre gli spazi per operazioni capaci di alterare la percezione del consumatore.

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