• Luglio 6, 2026
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di Alessandra Schofield

B&B locazione turistica e attività ricettive imprenditoriali Quali agevolazioni per l’abbattimento delle barriere.In questo articolo abbiamo visto quali sono le agevolazioni previste nel 2026 per l’abbattimento barriere architettoniche in abitazioni private e condomini. Cosa accade se l’immobile è destinato a B&B, casa vacanze, affittacamere o altra attività ricettiva? In questo caso, occorre distinguere ulteriormente.

Se l’attività è svolta all’interno di un immobile residenziale che è anche abitazione principale, bisogna verificare se l’immobile sia utilizzato promiscuamente per abitazione e attività. In caso di uso promiscuo, la detrazione del 50%, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per il recupero del patrimonio edilizio, cioè il bonus ristrutturazioni, non va applicata automaticamente sull’intera spesa, perché può operare la regola di riduzione prevista per gli immobili residenziali utilizzati anche per attività commerciale, professionale o d’impresa. Perciò, prima di sostenere la spesa è opportuno verificare con il tecnico e con il consulente fiscale la qualificazione dell’immobile, l’uso effettivo, il soggetto che sostiene la spesa e la corretta percentuale di detraibilità. Restano poi ferme, se spettanti, le regole operative del bonus ristrutturazioni medesimo: titolo edilizio se necessario, fatture correttamente intestate, bonifico parlante, conservazione della documentazione e indicazione della spesa in dichiarazione dei redditi. Può inoltre essere richiesta l’IVA al 4% se l’intervento è direttamente finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Se invece l’immobile destinato a B&B, casa vacanze o locazione turistica non è l’abitazione principale, ma una seconda casa o un altro immobile abitativo, l’aliquota 2026 del bonus ristrutturazioni è in linea generale pari al 36%, entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare, qualora l’immobile e l’intervento rientrino nel perimetro della detrazione. Anche in questo caso, però, occorre verificare se l’immobile sia utilizzato in modo meramente abitativo, in modo promiscuo o come bene collegato a un’attività imprenditoriale. Se l’immobile è riconducibile all’attività d’impresa, a un bene strumentale, a un bene merce o comunque a un cespite dell’attività professionale o imprenditoriale, il bonus ristrutturazioni non va dato per acquisito. La procedura concreta resta quindi subordinata alla verifica fiscale preliminare; solo se l’intervento e l’immobile rientrano nell’ambito della detrazione, si procederà con pratica edilizia ove necessaria, fatture intestate al beneficiario, bonifico parlante e dichiarazione dei redditi.
Diverso ancora è il caso di una vera attività ricettiva svolta in forma imprenditoriale, soprattutto quando l’immobile è strumentale all’attività. In questa ipotesi non si può dare automaticamente per acquisito il bonus ristrutturazioni come accade per la casa privata, perché la detrazione è strutturata principalmente come agevolazione IRPEF per immobili abitativi e relative pertinenze. Per alberghi, strutture ricettive imprenditoriali, immobili strumentali o attività esercitate professionalmente, occorre verificare la qualificazione dell’immobile, il soggetto che sostiene la spesa, la natura fiscale dell’attività e l’eventuale riconducibilità dell’intervento a regimi diversi da quelli destinati agli immobili abitativi privati. Anche in questo caso, il bonus barriere architettoniche al 75%, disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020, non risulta prorogato per le nuove spese sostenute nel 2026. Perciò resta l’eventuale IVA agevolata al 4%, da richiedere all’impresa prima della fatturazione se l’appalto ha a oggetto opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Restano poi da verificare eventuali misure regionali, comunali o settoriali, consultando i bandi della Regione, del Comune, della Camera di commercio o degli enti competenti per turismo e attività produttive.

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