di Alessandra Schofield
Due misure, un solo obiettivo. Quali sostegni per le mamme lavoratrici nel 2026. Quando si parla di “Bonus Mamme” per il 2026, si fa riferimento a un contributo economico, riconfermato e implementato dalla Legge di Bilancio 2026 come rafforzamento della misura già attiva nel 2025. Si tratta di un’integrazione economica pari a 60 euro per ciascun mese di attività lavorativa svolta nel 2026 (erano 40 euro mensili lo scorso anno), fino a un massimo di dodici mensilità. Il beneficio è destinato alle lavoratrici madri di almeno due figli, sia dipendenti del settore pubblico o privato sia autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, comprese la Gestione Separata e le casse professionali. Restano invece escluse le lavoratrici domestiche.
Per accedere al Bonus Mamme, è richiesto che il reddito da lavoro annuo non superi i 40.000 euro; il parametro rilevante è esclusivamente il reddito da lavoro e non l’ISEE. La durata del diritto varia in funzione del numero dei figli: nel caso di due figli, il bonus spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del secondo figlio; nel caso di tre o più figli, il beneficio può estendersi fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo, ma solo nei periodi in cui la madre non è titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Esiste poi un ulteriore strumento, anch’esso caratterizzato dall’obiettivo di incentivare l’occupazione femminile e sostenere la genitorialità: l’esonero contributivo per madri con almeno tre figli, valido per il triennio 2024–2026. In questo caso non si parla di un’erogazione monetaria, ma di una riduzione dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice, fino a un massimo di 3.000 euro annui, applicata direttamente in busta paga. Il beneficio riguarda esclusivamente le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, dura fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo ed esclude anch’esso il lavoro domestico.
In relazione alle modalità di accesso, le due misure seguono logiche diverse. Per ricevere il Bonus Mamme si richiede la presentazione di una domanda all’INPS, tramite i canali telematici dell’Istituto o con l’assistenza di un patronato. La domanda serve a dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi e consente all’INPS di riconoscere il beneficio per i mesi spettanti. Per il 2026, pur essendo il quadro normativo definito, le istruzioni operative INPS specifiche (tempi, modalità di pagamento, eventuali finestre temporali) non risultano ancora formalmente pubblicate, per cui sarà necessario attendere una circolare o un messaggio dedicato. L’esonero contributivo, invece, non richiede una domanda diretta da parte della lavoratrice: l’agevolazione viene applicata dal datore di lavoro, previa verifica dei requisiti, secondo le indicazioni già fornite dall’INPS per il periodo di validità della misura.
In sostanza, una stessa mamma può beneficiare sia del bonus mamme sia dell’esonero contributivo? Sì, ma non contemporaneamente. Una stessa madre lavoratrice può beneficiare sia del bonus mamme in denaro (60 euro mensili) sia dell’esonero contributivo per madri con almeno tre figli, ma non nello stesso mese e non sullo stesso rapporto di lavoro. Questo avviene quando, nel corso del tempo, cambia la tipologia di attività lavorativa. Ad esempio, una madre con tre o più figli può ricevere il bonus mamme da 60 euro nei mesi in cui lavora come autonoma o come dipendente a tempo determinato, e beneficiare invece dell’esonero contributivo nei mesi in cui è dipendente a tempo indeterminato. Analogamente, se nel corso dell’anno avviene un passaggio da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato, il bonus monetario spetta per i mesi precedenti al nuovo contratto, mentre l’esonero contributivo opera per i mesi successivi. Il sistema è costruito per evitare la sovrapposizione delle due agevolazioni nello stesso periodo, garantendo però continuità del sostegno quando la situazione lavorativa della madre cambia.
In ogni caso, rispetto agli strumenti appena citati la condizione di madre single non è mai rilevante. La normativa non distingue tra madri sposate, conviventi, separate, divorziate o non conviventi con l’altro genitore. Non contano la presenza o l’assenza di un partner, né l’eventuale percezione di assegni di mantenimento. Ai fini di queste misure, rilevano solo il numero e l’età dei figli, la tipologia di lavoro, il reddito da lavoro e – per distinguere tra bonus monetario ed esonero – l’esistenza o meno di un contratto a tempo indeterminato.
Essere una madre single assume invece rilievo in altre aree del welfare italiano, ma per ragioni diverse. Essa incide, ad esempio, nell’Assegno Unico e Universale, dove sono previste specifiche maggiorazioni per il genitore unico in presenza di determinate condizioni giuridiche (come il decesso dell’altro genitore o il mancato riconoscimento del figlio). Incide inoltre indirettamente in tutte le prestazioni legate all’ISEE, poiché un nucleo monogenitoriale, avendo un solo reddito e meno componenti adulti, accede più facilmente alle fasce di maggiore agevolazione per bonus sociali, asili nido, mense scolastiche e prestazioni educative. Anche nelle misure di contrasto alla povertà e in molti interventi regionali e comunali, la presenza di un genitore solo con figli rappresenta un elemento di fragilità sociale che può dare priorità o punteggi aggiuntivi.
