• Marzo 16, 2026
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di Alessandra Schofield

Lavoro autonomo Regime forfettario Quando e perché conviene. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato previsto dall’ordinamento italiano per le persone fisiche che – con partita IVA – esercitano o avviano attività d’impresa, arte o professione autonome di piccole dimensioni. È stato introdotto con la Legge n. 190/2014, prevede quale presupposto fondamentale per l’accesso che i ricavi o compensi annuali non superino un certo importo. Dal 1° gennaio 2023, il limite massimo è di 85.000 euro lordi, ovvero prima di qualsiasi calcolo fiscale. Qualora questo limite venga superato, il contribuente uscirà dal regime nell’anno successivo; se invece nel corso dell’anno considerato i ricavi superano 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime avviene immediatamente con applicazione del sistema ordinario per le operazioni successive.
La prima considerazione da fare, è che se operiamo in regime forfettario, siamo in regime di franchigia IVA, cioè fuori dal meccanismo ordinario dell’imposta. In altre parole, chi aderisce al regime forfettario deve comunque emettere la fattura elettronica, ma non addebita l’IVA in fattura ai clienti e, non incassando l’Imposta sul Valore Aggiunto, non deve di conseguenza versarla allo Stato.

Inoltre, nel regime forfettario la ritenuta d’acconto non si applica: il cliente paga l’intero importo della fattura e non versa ritenute per conto del professionista, perché il contribuente forfettario paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

A differenza di quanto accade nel regime ordinario (ove il reddito imponibile si calcola sottraendo dai ricavi tutti i costi sostenuti per l’attività), nel regime forfettario i costi non vengono dedotti singolarmente, ma vengono stimati in modo automatico tramite un coefficiente di redditività stabilito per ciascun tipo di attività economica, identificata tramite il codice ATECO

I coefficienti di redditività non sono stabiliti per ogni singolo codice ATECO, ma per grandi gruppi di attività economiche a ciascuno dei quali corrisponde un coefficiente che determina quale percentuale dei ricavi costituisce reddito imponibile. La parte restante è considerata costo forfettario presunto. 

Se, come accade per molte attività professionali e consulenziali, il coefficiente di redditività per codice ATECO della nostra attività è pari al 78%, significa che l’amministrazione finanziaria presume costi pari al restante 22%. Poiché i costi, chiaramente, sono da considerarsi uscite e non entrate, l’Agenzia delle Entrate sottrarrà in automatico ai nostri ricavi annuali quel 22% e calcolerà le tasse che dobbiamo pagare sul rimanente 78% (il reddito imponibile, appunto). Fingiamo perciò che la nostra attività abbia incassato in un anno 50.000 euro. Lo Stato presume che abbiamo sostenuto costi per il 22%; quindi in automatico calcolerà 50.000 × 22% = 11.000 €, che verranno sottratti ai 50.000 euro iniziali. 50.000 € – 11.000 € = 39.000 €, che corrisponde infatti al 78% dei nostri ricavi e all’importo su cui dovremo pagare le tasse (il reddito imponibile di cui sopra).
Una volta determinato il reddito imponibile applicando il coefficiente ai ricavi, su tale importo si applica un’unica aliquota di imposta sostitutiva (in quanto prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP). Questa aliquota (percentuale che dobbiamo applicare al nostro reddito imponibile per capire quante tasse dobbiamo pagare) sarà del 5% per i primi cinque anni di vita della nostra attività (fermi restando determinati requisiti, e sempre se non si esce dal regime), dopodiché passerà al 15%.

I requisiti da rispettare per applicare il 5% di aliquota alla nostra nuova attività sono i seguenti: 

  • non dobbiamo aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale o d’impresa simile
  • l’attività non deve essere continuazione di un lavoro dipendente o autonomo precedente (a meno che non si sia trattato del periodo di pratica obbligatoria richiesto per alcune professioni )
  • se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’attività precedente devono essere stati inferiori ai limiti del regime forfettario.


Quando abbiamo aperto la nostra partita IVA, ci siamo obbligatoriamente iscritti al regime previdenziale di competenza, cui siamo tenuti a versare i relativi contributi. A seconda del nostro ambito di attività, l’iscrizione avviene presso la Gestione Separata dell’INPS, presso le gestioni artigiani o commercianti o presso le Casse previdenziali o presso Enti sostitutivi dell’INPS.
A parte un importo obbligatorio minimo annuo che – in alcuni casi – saremo tenuti a pagare all’Istituto o Cassa previdenziale indipendentemente dall’andamento della nostra attività, saremo tenuti a versare contributi previdenziali che si aggirano attorno al 26% del nostro reddito imponibile.  

Quindi, se per la nostra attività abbiamo individuato il 39.000 € di reddito imponibile, al nostro Istituto Previdenziale di riferimento dovremo versare circa 10.140 euro (39.000 € x 26%).

A questo punto è importante sapere che i contributi previdenziali obbligatori che versiamo, qualunque sia l’istituto cui siamo iscritti, vengono dedotti (sottratti) dal nostro reddito imponibile.

Riprendendo perciò l’esempio precedente, per sapere quanto dovremo pagare di tasse dovremo effettuare questo calcolo:

50.000 € (ricavi annui)

50.000 × 22% (costi presunti) = 11.000 €

50.000 € – 11.000 € = 39.000 € (reddito imponibile)

39.000 € x 26% (costi previdenziali) = 10.140 €

39.000 € – 10.140 € = 28.860 €

Per i primi 5 anni di attività in regime forfettario pagheremo di tasse:

28.860 €  x 5% = 1.443 €

A partire dal sesto anno (o a partire dal primo anno, se non abbiamo i requisiti che menzionavamo sopra), il calcolo che dobbiamo fare per sapere quanto dobbiamo pagare di tasse è il seguente:

39.000 € – 10.140 € = 28.860

28.860 € x 15% = 4.329 €

Quindi, riepilogando (e considerando la nostra attività dal sesto anno in poi con l’aliquota del 15%, per semplificare), avremo:

Contributi previdenziali + totale tasse

10.140 + 4.329 = 14.469 €

Reddito netto annuo

50.000 − 14.469 = 35.531 €

Proviamo ora a fare un veloce confronto con il regime ordinario, considerando un’attività che abbia sempre ricavi annui di 50.000 €, costi reali corrispondenti al 22% dei ricavi (in modo da mantenere la stessa proporzione del coefficiente del forfettario), contributi previdenziali pari a circa il 26% dell’imponibile, aliquote IRPEF a scaglioni del 23% e del 35% e addizionali locali stimate attorno al 2%.

50.000 € (ricavi annui)

50.000 € × 22% (costi deducibili) = 11.000 €

50.000 € − 11.000 € = 39.000 €

39.000 € x 26% (costi previdenziali) = 10.140 €

39.000 − 10.140 = 28.860 €

Dovremo ora calcolare le tasse da pagare, applicando gli scaglioni IRPEF

Primo scaglione 28.000 € × 23% = 6.440 €

Secondo scaglione 860 € × 35% = 301 €

IRPEF totale = 6.741 €

a cui aggiungere le addizionali regionali e comunali (circa il 2% del reddito imponibile)

28.860 € × 2% = 577 €

Per un totale imposte di

6.741 € + 577 € = 7.318 €

Contributi previdenziali + imposte

10.140 € + 7.318 € = 17.458 €

Reddito netto annuo

50.000 − 17.458 = 32.542 €

Da questo veloce confronto, emerge una differenza di netto annuo di circa 3.000 €. Bisogna però sempre tenere presente che il regime forfettario risulta particolarmente vantaggioso per attività caratterizzate da bassi costi operativi, come consulenze professionali, attività digitali, lavori creativi o prestazioni intellettuali svolte in forma individuale, perché in questi casi il reddito effettivo può risultare superiore a quello presunto dal coefficiente, generando un vantaggio fiscale. Al contrario, attività basate sulla rivendita di beni, su investimenti materiali significativi o su margini ridotti possono trovare meno conveniente questo regime, proprio perché non è possibile dedurre i costi reali sostenuti. Nel regime forfettario, costi come affitto dello studio, acquisto di computer, telefono, carburante o software non riducono il reddito imponibile. Inoltre, poiché l’imposta del regime forfettario sostituisce l’IRPEF sul reddito dell’attività, molte detrazioni tipiche – come quelle per spese mediche, interessi sul mutuo o spese di istruzione – non producono effetti se il nostro reddito deriva esclusivamente dall’attività lavorativa in regime forfettario.

Sul piano operativo, per avviare un’attività in regime forfettario occorre innanzitutto aprire la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA9/12 per le persone fisiche. In questa fase si indicano i dati anagrafici, il codice ATECO che descrive l’attività e la scelta del regime fiscale. L’adesione al regime forfettario non richiede una domanda specifica; una volta avviata l’attività, le fatture devono essere emesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Nel regime forfettario le fatture vengono emesse senza applicazione dell’IVA e senza ritenuta d’acconto, con l’indicazione della specifica dicitura normativa che segnala l’applicazione del regime. Quando l’importo della fattura supera una certa soglia, si applica inoltre l’imposta di bollo. 

Se si ha già una partita IVA in regime ordinario e si vuole passare al regime forfettario, il passaggio avviene automaticamente dal 1° gennaio dell’anno successivo, purché si rispettino i seguenti requisiti previsti dalla legge, ovvero:

  • non aver avuto ricavi o compensi superiori a 85.000 € nell’anno precedente (Legge n. 197/2022)
  • non avere partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, né controllo diretto o indiretto di SRL con attività simile
  • non avere alcune situazioni particolari di redditi da lavoro dipendente

Dal punto di vista pratico, si deve iniziare a emettere fatture elettroniche senza IVA dal 1° gennaio, inserendo la dicitura del regime forfettario nelle fatture, non applicare ritenuta d’acconto e non registrare più IVA. 

Il regime utilizzato verrà poi indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

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RUBAGOTTI GIORGIO 

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