di Alessandra Schofield
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Le parole dell’assicurazione chi sono l’assicurato, il contraente e il beneficiario. Nel contratto di assicurazione, o polizza, compaiono o possono comparire le figure di contraente, assicurato e beneficiario. Cerchiamo di capire insieme cosa significano questi termini.
Il contraente e l’assicurato ricorrono nella generalità dei contratti assicurativi, mentre il beneficiario è indicato soprattutto nelle assicurazioni sulla vita e, in alcuni casi, nelle polizze contro gli infortuni o in altre coperture che prevedono il pagamento di una prestazione a una persona designata.
Il contraente è chi stipula il contratto con la Compagnia e assume gli obblighi previsti dalla polizza, a cominciare dal pagamento del premio. È quindi la persona, l’impresa o l’ente che sottoscrive l’assicurazione. La figura del contraente è presente praticamente in ogni tipo di polizza: Auto, Casa, Responsabilità Civile, Infortuni, Malattia, Viaggio, Tutela Legale e assicurazioni sulla vita. Non è detto, tuttavia, che chi firma e paga sia anche il soggetto protetto dalla copertura.
L’assicurato è il soggetto al quale si riferiscono il rischio o l’interesse protetto dal contratto, che cambia in relazione al tipo di assicurazione. In una polizza infortuni o malattia, l’assicurato è la persona la cui salute o integrità fisica è coperta. In una polizza sulla vita è la persona dalla cui sopravvivenza o morte dipende il pagamento della prestazione. In una polizza di responsabilità civile è il soggetto la cui responsabilità è assicurata. Nelle assicurazioni sui beni, come una polizza contro l’incendio dell’abitazione, è il soggetto titolare dell’interesse economico protetto: normalmente il proprietario o chi subirebbe il danno economico in caso di perdita del bene.
Nella RC Auto, per esempio, il contraente è chi stipula la polizza, mentre l’assicurato è il soggetto il cui interesse alla copertura della responsabilità civile è protetto. Il proprietario del veicolo, il contraente e il conducente possono coincidere, ma non è sempre così. Il conducente autorizzato può essere coperto pur non avendo sottoscritto il contratto. Il terzo danneggiato, invece, ha diritto al risarcimento, ma normalmente non viene definito beneficiario della polizza nel senso tecnico utilizzato nelle assicurazioni sulla vita.
Il beneficiario è, infatti, il soggetto al quale la Compagnia deve corrispondere la prestazione prevista dal contratto. Questa figura appare soprattutto nelle assicurazioni sulla vita. In una polizza caso morte, per esempio, il capitale viene pagato alla persona o alle persone indicate come beneficiarie. Nelle polizze caso vita, invece, il beneficiario riceve la prestazione se l’assicurato è in vita alla scadenza stabilita. Il beneficiario può essere indicato nominativamente, come il coniuge o un figlio, oppure attraverso una categoria, come gli eredi o i figli nati e nascituri, purché sia possibile individuarlo secondo quanto stabilito dal contratto e dalla legge.
Il beneficiario può essere previsto anche nelle assicurazioni contro gli infortuni. Se la polizza riconosce un indennizzo per invalidità permanente, di regola la prestazione viene corrisposta all’assicurato stesso. Se invece l’infortunio provoca la morte, il capitale può essere destinato ai beneficiari indicati in polizza. In alcune coperture collettive stipulate da aziende, associazioni o altri enti, il contraente può assicurare un gruppo di persone e la prestazione può essere destinata agli assicurati oppure ai soggetti designati.
Nelle comuni assicurazioni contro i danni, come le polizze casa, incendio, furto o responsabilità civile, si parla più frequentemente di contraente, assicurato, avente diritto all’indennizzo e terzo danneggiato. Se una casa assicurata subisce un incendio, per esempio, l’indennizzo spetta normalmente al soggetto titolare dell’interesse assicurato; in una polizza di responsabilità civile, invece, la compagnia interviene per risarcire il terzo che ha subito il danno, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal contratto.
Contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere. Accade, per esempio, quando una persona sottoscrive per sé una polizza infortuni e ha diritto a ricevere l’indennizzo in caso di invalidità: è contemporaneamente contraente, assicurato e destinatario della prestazione. Anche in una polizza vita caso vita una persona può stipulare il contratto sulla propria vita e indicare sé stessa come beneficiaria alla scadenza.
Oppure le figure possono coincidere solo in parte. Una persona può stipulare una polizza sulla propria vita, pagare il premio e indicare il coniuge o i figli come beneficiari in caso di morte. In questo caso contraente e assicurato coincidono, mentre il beneficiario è diverso. Un genitore può invece sottoscrivere una polizza infortuni per il figlio: il genitore è il contraente, mentre il figlio è l’assicurato e può anche essere il destinatario delle prestazioni previste per gli infortuni non mortali.
È possibile, infine, che le tre posizioni siano riferite a soggetti diversi. Un’azienda può stipulare una polizza sulla vita o contro gli infortuni di un dipendente prevedendo che, in caso di morte, la prestazione sia corrisposta ai familiari designati. L’azienda è allora il contraente, il dipendente è l’assicurato e i familiari sono i beneficiari.
