• Gennaio 22, 2026
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di Alessandra Schofield

Oblio oncologico Il Provvedimento IVASS che indica a Compagnie e intermediari come applicare la legge. In questo articolo avevamo parlato della legge n. 193/2023 che tutela il diritto all’oblio oncologico. Si tratta, sostanzialmente del riconoscimento per le persone che abbiano superato una patologia oncologica del diritto a essere trattate come coloro che non si sono mai ammalati di tumore.

Nel 2024, il Garante Privacy pubblicava un vademecumdestinato a tutti i cittadini interessati personalmente dalla normativa, a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari, per una corretta applicazione delle nuove disposizioni. 

Proprio in questi giorni, l’IVASS ha emanato un Provvedimento dedicato (il n. 169/2026), che indica come applicare il diritto all’oblio oncologico ai clienti assicurativi.
La nostra storia clinica, perciò, laddove la guarigione dal cancro sia certificata, non deve più influire in alcun modo sul premio della polizza, sulle esclusioni, sui limiti di copertura o sulla valutazione della solvibilità.
Secondo le nuove disposizioni, sia nella fase precontrattuale sia in occasione del rinnovo di un contratto assicurativo, dovremo essere informati in modo chiaro ed esplicito dell’esistenza di questo diritto, e questa informazione dovrà essere riportata nel Modulo Unico Precontrattuale, che accompagna sia i prodotti assicurativi sia i prodotti di investimento assicurativi, e nei documenti informativi aggiuntivi previsti per le diverse tipologie di contratto.

Cosa si intende per “guarigione”? La legge n. 193/2023 chiarisce che possiamo considerarci guariti quando il trattamento attivo oncologico si è concluso da almeno dieci anni e, durante tale periodo, non si sono verificate recidive. Se invece la patologia oncologica è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, il termine si riduce a cinque anni dalla fine del trattamento attivo, sempre in assenza di recidive. È inoltre previsto che il Ministero della Salute possa individuare specifiche patologie oncologiche caratterizzate da prognosi particolarmente favorevole o stabilire termini ancora più brevi per alcune tipologie di cancro.

In buona sostanza, una volta maturato il diritto all’oblio oncologico, non potranno più esserci richieste informazioni relative a precedenti patologie oncologiche. E nono solo sono vietate domande rivolte direttamente ai noi, ma anche eventuali richieste a terzi o l’utilizzo di visite mediche e accertamenti sanitari finalizzati a ricostruire la nostra storia oncologica pregressa.
E se per caso le informazioni oncologiche fossero già in possesso della Compagnia o dell’intermediario, una volta maturato il diritto all’oblio, queste non possono essere utilizzate per determinare o modificare le condizioni del contratto e anzi, una volta presentata la relativa certificazione, i dati sanitari relativi alla precedente patologia devono essere cancellati entro trenta giorni da tutti gli archivi, sia cartacei sia informatici. La certificazione stessa, invece, deve essere conservata per dieci anni, esclusivamente come prova dell’avvenuta cancellazione dei dati e del corretto adempimento degli obblighi previsti.

Potremo richiedere la certificazione a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, a un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di base o al pediatra di libera scelta.

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