• Maggio 8, 2026
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di Alessandra Schofield


WhatsApp. Attenzione all’uso che facciamo dei messaggi anche in caso di conflitto. Nel diritto italiano, l’orientamento maturato negli ultimi anni porta a considerare la messaggistica WhatsApp, almeno nella sua espressione tipica di comunicazione privata, come una forma di corrispondenza. Il punto non è più il mezzo tecnico utilizzato, né il fatto che il contenuto transiti attraverso un’applicazione digitale, ma la natura della comunicazione stessa: un messaggio destinato a uno o più interlocutori individuati, inserito in una relazione comunicativa riservata e, per questo, riconducibile alla sfera della libertà e della segretezza delle comunicazioni. In questa prospettiva, la nozione di corrispondenza si adatta all’evoluzione delle forme comunicative e finisce per comprendere anche gli strumenti telematici oggi ordinariamente impiegati nei rapporti personali e professionali.
La tutela, inoltre, non si esaurisce nel momento in cui il messaggio viene inviato o ricevuto. Il fatto che una comunicazione sia stata letta non basta, da solo, a privarla della sua dimensione riservata. Anche quando resta conservata nel telefono, essa può continuare a essere considerata corrispondenza, finché mantiene un legame attuale con l’interesse alla segretezza. In altre parole, il messaggio merita protezione finché continua a far parte della sfera privata viva dei soggetti coinvolti.
Da qui deriva che il fatto che i messaggi WhatsApp siano qualificabili come corrispondenza non impedisce affatto il loro ingresso nel processo, ma impone che l’acquisizione avvenga nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento. Per questo motivo, la giurisprudenza più recente presta particolare attenzione alle modalità concrete con cui il contenuto viene ottenuto, distinguendo tra l’ipotesi in cui uno dei partecipanti alla conversazione produca spontaneamente il messaggio o lo screenshot e quella in cui il contenuto venga appreso autoritativamente, oppure mediante accesso al dispositivo altrui. Nel primo caso si valorizza il fatto che il soggetto ha già una disponibilità legittima del contenuto, perché parte della comunicazione; nel secondo, invece, entrano in gioco in modo più diretto le garanzie costituzionali poste a tutela della segretezza della corrispondenza.
Nel processo civile, e in particolare nelle controversie familiari, le chat sono state per lungo tempo trattate soprattutto come riproduzioni informatiche o come documenti digitali, utilizzabili purché non contestati in modo specifico ed efficace. Più di recente, però, anche in questo ambito si è rafforzata l’attenzione verso la liceità dell’acquisizione. Non è sufficiente produrre il contenuto della conversazione; occorre anche che emerga in modo attendibile che tale contenuto sia stato ottenuto senza violare la sfera privata dell’altro soggetto, soprattutto quando provenga dal telefono del coniuge, dell’ex partner o di un terzo che non abbia autorizzato l’accesso.
Questo perché l’ordinamento non consente che la ricerca della prova si trasformi in una forma di intrusione arbitraria nella vita digitale altrui. La giurisprudenza penale mostra con chiarezza che l’accesso non autorizzato al telefono o alle chat di un’altra persona può assumere autonoma rilevanza giuridica, anche quando il dispositivo sia stato in passato condiviso, il codice di accesso sia conosciuto o il rapporto tra le parti abbia in precedenza consentito un uso più aperto del telefono. Ciò che conta è il consenso attuale del titolare e la conformità della condotta alla sua volontà presente. Quando questo consenso manca, l’ingresso nel contenuto comunicativo altrui e la presa di cognizione dei messaggi possono assumere rilievo anche sul piano penale.
Non basta neppure sostenere che le chat siano state acquisite per finalità difensive, ad esempio per farle valere in un giudizio civile o per dimostrare un comportamento dell’altra parte. L’ordinamento richiede, per quanto possibile, che la prova venga cercata attraverso strumenti legittimi e processualmente corretti, non mediante un’autonoma violazione della riservatezza altrui. Per questa ragione, il successivo utilizzo in giudizio del messaggio non elimina l’eventuale illiceità originaria dell’accesso o dell’estrazione del contenuto.
Non tutto ciò che passa attraverso WhatsApp ricade automaticamente nello stesso regime giuridico. La conversazione privata tende a essere letta come corrispondenza riservata; altri contenuti, invece, come lo stato del profilo o materiali destinati a una circolazione più ampia, possono essere valutati secondo criteri diversi, più vicini alla comunicazione diffusa. In questi casi WhatsApp rileva non tanto come sede della corrispondenza, quanto come mezzo attraverso il quale possono consumarsi condotte quali diffamazione, molestie, atti persecutori, diffusione non consensuale di immagini o trattamenti illeciti di dati personali. Anche la foto profilo, ad esempio, non è liberamente riutilizzabile fuori dal contesto in cui è resa visibile, e la sua ulteriore diffusione può assumere autonoma rilevanza giuridica.
In definitiva, oggi la messaggistica WhatsApp, nella sua forma ordinaria di dialogo privato, è generalmente letta come corrispondenza in senso costituzionalmente rilevante. Questa assimilazione non impedisce l’impiego processuale dei messaggi, ma comporta che la loro acquisizione debba avvenire con modalità rispettose delle garanzie previste dalla legge. Parallelamente, resta fermo che numerosi contenuti veicolati attraverso l’app possono assumere rilievo probatorio o penalistico anche per ragioni diverse dalla tutela della segretezza della corrispondenza, come accade nei casi di molestie, persecuzione, diffusione illecita di immagini o circolazione indebita di dati personali.
Sul piano pratico, è opportuno ricordare che i contenuti delle chat possono incidere sia sulla riservatezza sia sulla prova. Per questo conviene usare WhatsApp con la stessa cautela che si adotterebbe nella scrittura di un’e-mail o di una lettera, evitando espressioni impulsive, pressioni, minacce, insulti o messaggi che, se estrapolati dal loro contesto, possano assumere rilievo civile, disciplinare o penale. È altrettanto importante non accedere mai al telefono o alle chat di un’altra persona senza un consenso attuale, chiaro e verificabile, e non inoltrare né diffondere screenshot, vocali, immagini o foto profilo altrui fuori dal contesto originario senza una base giuridica adeguata o il consenso delle persone coinvolte. Occorre inoltre distinguere sempre tra conversazione privata e comunicazione potenzialmente diffusa: una chat ristretta segue logiche diverse rispetto a uno stato, a un inoltro multiplo, a un gruppo molto ampio o a una pubblicazione su altra piattaforma. Se si è coinvolti in una situazione conflittuale, la condotta più prudente è conservare in modo ordinato solo ciò che si è ricevuto legittimamente o che proviene da conversazioni alle quali si è partecipato, evitando manipolazioni del materiale, ritagli fuorvianti degli screenshot e qualunque forma di ricerca della prova mediante accesso al dispositivo altrui.

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