di Alessandra Schofield
Abbattimento barriere architettoniche in abitazioni private e condomini Quali sono le agevolazioni nel 2026. Se nell’anno corrente abbiamo bisogno di realizzare interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un’abitazione privata possiamo accedere a diverse misure di supporto, ma occorre distinguere con precisione tra strumenti diversi: la detrazione per ristrutturazioni edilizie, l’IVA agevolata al 4% e i contributi pubblici previsti dalla legge 13/1989. Non si tratta di misure equivalenti e non tutte si applicano agli stessi soggetti, agli stessi immobili o alle stesse tipologie di intervento.
Prima di tutto, è bene sapere che il bonus barriere architettoniche al 75%, disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020, non risulta prorogato per le nuove spese sostenute nel 2026. Questa agevolazione prevedeva una detrazione autonoma del 75% per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore. Poiché è stato limitato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nel 2026 è soltanto possibile recuperare in dichiarazione dei redditi le quote annuali relative a spese già sostenute entro tale termine, se correttamente agevolate secondo la disciplina allora vigente.
Per le abitazioni private, il riferimento principale nel 2026 torna a essere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, cioè il bonus ristrutturazioni. Gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra quelli agevolabili, ma si applicano le aliquote ordinarie previste per il 2026. La detrazione è pari al 50%, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, quando l’intervento riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi, ad esempio per immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota è pari al 36%, sempre entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione viene recuperata nella dichiarazione dei redditi, normalmente in dieci quote annuali di pari importo.
Per accedere concretamente al bonus ristrutturazioni è necessario, prima dell’inizio dei lavori, verificare con un tecnico se l’intervento rientra nell’edilizia libera o se richiede una pratica edilizia, come CILA, SCIA o altro titolo abilitativo. È inoltre necessario che le fatture siano intestate correttamente al soggetto che intende fruire della detrazione e che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o postale parlante, con indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del codice fiscale o della partita IVA dell’impresa o del professionista che riceve il pagamento. La documentazione da conservare comprende fatture, ricevute dei bonifici, eventuali titoli edilizi, dichiarazioni tecniche, documentazione relativa alla titolarità o disponibilità dell’immobile e ogni altro documento utile a dimostrare la natura dell’intervento e la spettanza dell’agevolazione. La spesa viene poi indicata nel modello 730 o nel modello Redditi relativo all’anno in cui è stata sostenuta.
Gli interventi agevolabili, nel quadro del bonus ristrutturazioni, sono quelli riconducibili all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di opere idonee a favorire la mobilità interna ed esterna. Possono quindi rientrare, in linea generale, ascensori, montacarichi, servoscala, rampe, adeguamento degli accessi e soluzioni tecnologiche destinate a migliorare la fruibilità dell’abitazione da parte di persone con gravi limitazioni motorie o disabilità. La valutazione deve però essere sempre ricondotta all’intervento concreto, alla regolarità edilizia dell’opera, alla documentazione tecnica e ai requisiti fiscali richiesti.
Accanto alla detrazione fiscale, può essere applicabile l’IVA agevolata al 4%. Questa non è una detrazione da recuperare in dichiarazione dei redditi, ma un’aliquota ridotta applicata direttamente in fattura quando le prestazioni di servizi derivano da contratti di appalto aventi a oggetto opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Per accedervi concretamente, occorre far presente all’impresa o al fornitore, prima dell’emissione della fattura, che l’intervento riguarda opere direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche e richiedere l’applicazione dell’aliquota ridotta, fornendo la documentazione tecnica o amministrativa utile a qualificare correttamente l’intervento. È opportuno che il contratto, il preventivo o la fattura descrivano in modo chiaro la natura dell’opera, perché l’aliquota al 4% non dipende dalla semplice presenza di una persona con disabilità, ma dalla finalità oggettiva dell’intervento.
Per le abitazioni private può inoltre rilevare il contributo previsto dalla legge 13/1989. In questo caso non si tratta di un bonus fiscale, ma di un contributo pubblico per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. La procedura è normalmente gestita dal Comune in cui si trova l’immobile e dipende poi dai fondi disponibili a livello regionale. Per accedere concretamente alla misura, bisogna presentare domanda al Comune, di regola prima dell’inizio dei lavori e per opere ancora da realizzare. La domanda viene normalmente corredata dalla documentazione richiesta dal Comune, che può includere certificazione medica, eventuale verbale di invalidità, descrizione dell’intervento, preventivo di spesa, dichiarazioni relative all’immobile e modulo comunale compilato. In molti casi la scadenza ordinaria è fissata al 1° marzo di ogni anno, ma occorre verificare sempre le regole del proprio Comune e della propria Regione. Dopo la presentazione della domanda, i lavori possono talvolta essere avviati senza attendere la conclusione del procedimento, ma in questo caso il richiedente sopporta il rischio che il contributo non venga poi concesso o venga concesso solo parzialmente.
Nel caso dei condomìni, gli interventi sulle parti comuni possono rientrare nel bonus ristrutturazioni secondo le regole applicabili nel 2026. Se l’intervento riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche su parti comuni, come accessi, scale, rampe, ascensori o piattaforme, la spesa può essere agevolata nei limiti e con le aliquote previste dalla disciplina ordinaria. L’aliquota concretamente applicabile alla quota di spesa imputata al singolo condomino può però dipendere dalla posizione del contribuente rispetto alla propria unità immobiliare. La maggiore aliquota prevista per l’abitazione principale non va quindi applicata automaticamente a tutte le quote condominiali, ma deve essere valutata in relazione alla titolarità dell’immobile e alla sua destinazione ad abitazione principale del singolo beneficiario.
Per accedere concretamente alla detrazione in condominio, occorre che l’intervento sia deliberato secondo le regole condominiali applicabili, che l’amministratore acquisisca e conservi la documentazione relativa ai lavori, che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante e che a ciascun condomino venga rilasciata la certificazione della quota di spesa a lui imputata e pagata. Il singolo condomino utilizzerà poi tale certificazione per indicare la propria quota nella dichiarazione dei redditi. Anche per gli interventi condominiali può essere valutata l’applicazione dell’IVA al 4%, se l’appalto ha a oggetto opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
