• Agosto 27, 2026
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di Alessandra Schofield


Rincaro carburanti e il tema delle accise torna alla ribalta. Tagliarle, modificarle o eliminarle: le accise sui carburanti tornano regolarmente al centro del dibattito politico, soprattutto quando benzina e gasolio rincarano. Si tratta di imposte indirette applicate a determinati prodotti energetici e disciplinate principalmente dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Testo unico delle accise. L’obbligazione tributaria nasce, in generale, con la fabbricazione o l’importazione del prodotto, mentre l’imposta diventa esigibile quando il carburante viene immesso in consumo.
A differenza dell’IVA, l’accisa non è calcolata in percentuale sul prezzo, ma in misura fissa per una determinata quantità di prodotto, normalmente mille litri per benzina e gasolio. È versata dal soggetto fiscalmente obbligato, ma viene incorporata nel prezzo e trasferita economicamente sul consumatore. Il prezzo alla pompa comprende quindi il costo del prodotto, i margini della filiera distributiva, l’accisa e l’IVA.
L’IVA, ordinariamente applicata al 22 per cento, viene calcolata sull’intero corrispettivo, comprensivo dell’accisa. Per questo si può correttamente affermare che sul carburante si paga anche l’IVA sull’accisa. Le due imposte reagiscono però diversamente alle variazioni del mercato: l’accisa rimane invariata anche quando diminuisce il prezzo industriale, mentre l’IVA cresce o diminuisce insieme al prezzo imponibile.
È invece fuorviante sostenere che gli automobilisti paghino ancora una serie di accise autonome destinate alla guerra d’Etiopia, alla crisi di Suez, al disastro del Vajont o ai terremoti del passato. Alcuni aumenti furono effettivamente introdotti in occasione di quegli eventi, ma nel tempo sono confluiti in un’aliquota unitaria. Oggi non sono più quote separate né conservano uno specifico vincolo di destinazione: il gettito affluisce ordinariamente al bilancio dello Stato.
Quando i carburanti rincarano, la riduzione delle accise viene proposta perché rappresenta uno degli elementi del prezzo sui quali lo Stato può intervenire direttamente. Il Governo non controlla il prezzo internazionale del petrolio e può influire solo indirettamente sui costi e sui margini della filiera, mentre può modificare il prelievo fiscale attraverso un provvedimento normativo.
La soluzione più rapida è generalmente una riduzione temporanea disposta mediante decreto-legge, adottato nei casi straordinari di necessità e urgenza previsti dall’articolo 77 della Costituzione. Il provvedimento deve indicare i carburanti interessati, la durata dello sconto e le risorse necessarie a compensare le minori entrate. Alla scadenza tornano applicabili le aliquote ordinarie, salvo proroghe.
È quanto avvenne nel 2022 con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e con i successivi provvedimenti che estesero e rimodularono gli interventi su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione. Furono inoltre introdotti obblighi di comunicazione delle giacenze e controlli affidati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Garante per la sorveglianza dei prezzi e alla Guardia di finanza, per monitorare il mercato e contrastare eventuali manovre speculative.
Un altro strumento è la cosiddetta accisa mobile, prevista dall’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il meccanismo consente di utilizzare le maggiori entrate IVA prodotte dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio per finanziare una corrispondente riduzione delle accise. Non è però automatico: il maggiore gettito deve essere accertato e la riduzione deve essere disposta mediante decreto ministeriale, entro il limite delle risorse effettivamente disponibili.
Il Parlamento potrebbe anche approvare una diminuzione strutturale delle aliquote. Sarebbe una scelta più incisiva, ma molto più costosa, perché provocherebbe una perdita stabile di gettito. La riduzione dovrebbe quindi essere quantificata e compensata con minori spese, maggiori entrate o altre risorse permanenti, secondo l’articolo 81 della Costituzione e la legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica.
Dal 2025 il quadro è stato ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 43, che ha previsto il progressivo riallineamento delle accise su benzina e gasolio mediante decreti ministeriali. Questo dimostra che le aliquote non sono necessariamente immobili e possono essere rimodulate anche per perseguire obiettivi fiscali, ambientali o di coordinamento tra i diversi carburanti. Nel 2026 sono state inoltre adottate nuove variazioni, comprese riduzioni temporanee legate all’aumento dei prezzi energetici. Per conoscere l’aliquota applicabile in una determinata data è quindi necessario consultare l’Allegato I del TUA insieme agli ultimi provvedimenti e agli aggiornamenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La possibilità di ridurre le accise è comunque limitata dal diritto europeo. La direttiva 2003/96/CE stabilisce livelli minimi di tassazione dei prodotti energetici: l’Italia può diminuire le proprie aliquote, ma non può scendere sotto tali soglie, salvo le esenzioni e le deroghe ammesse dall’ordinamento dell’Unione.
In alternativa a un taglio generalizzato, lo Stato può intervenire in favore dei settori più esposti, mediante aliquote agevolate, rimborsi, contributi o crediti d’imposta. Il Testo unico prevede già trattamenti particolari per diversi impieghi e, attraverso l’articolo 24-ter, riconosce un beneficio sul gasolio commerciale utilizzato da determinate imprese di trasporto. Anche gli sconti applicati in alcune aree di confine possono consistere in contributi regionali sul prezzo, senza modificare formalmente l’accisa nazionale.
La domanda principale, dunque, non è se le accise possano essere ridotte. Il problema è decidere per quanto tempo, a favore di chi e con quali risorse. Un taglio generalizzato costa molto, favorisce in misura maggiore chi consuma più carburante e può indebolire gli incentivi alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Misure selettive rivolte a famiglie vulnerabili, pendolari, trasporto pubblico o imprese esposte ai rincari sono meno immediate, ma possono risultare più mirate. In ogni caso, occorre rispettare i limiti europei, garantire la copertura finanziaria e verificare che la diminuzione del prelievo fiscale produca un effettivo beneficio sul prezzo finale.

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