• Agosto 10, 2026
  • s.turati
  • 0

di Alessandra Schofield

Disabilità autonomia mobilità e turismo accessibile in Italia. Nel corso degli anni, le politiche italiane rivolte alle persone con disabilità hanno iniziato, almeno sul piano dei principi, a spostarsi da un’impostazione prevalentemente assistenziale verso un modello fondato sull’autonomia, sull’autodeterminazione e sulla partecipazione alla vita della comunità.

L’autonomia non si costruisce attraverso un’unica legge o un singolo servizio, ma implica continuità tra abitazione, mobilità, assistenza personale, lavoro, informazione, accoglienza e partecipazione sociale e, soprattutto, che i diritti riconosciuti sulla carta diventino percorsi realmente utilizzabili nella vita quotidiana.
Scegliere dove e con chi vivere, utilizzare i trasporti, lavorare, studiare, viaggiare, soggiornare in una struttura ricettiva, entrare in un ristorante e partecipare ad attività culturali, sportive e ricreative sono diritti fondamentali quanto l’accesso a servizi sanitari e assistenziali adeguati.
Ma l’indipendenza non discende soltanto dalle capacità o dalle volontà individuali. Può essere ostacolata o definitivamente impedita dalla mancanza di un mezzo accessibile, da una stazione senza ascensore, da un marciapiede interrotto, da informazioni poco chiare, da un albergo che si dichiara accessibile senza spiegare in che senso lo sia oppure dall’assenza di servizi di assistenza personale.

Il progetto di vita individuale
La riforma avviata con la legge delega n. 227 del 2021 e attuata con il decreto legislativo n. 62 del 2024 individua nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato lo strumento attraverso il quale coordinare i sostegni necessari alla persona, partendo dai suoi desideri, dalle sue preferenze e dai suoi obiettivi, con riferimento ad abitazione, assistenza personale, mobilità, lavoro, formazione, relazioni sociali, partecipazione culturale, sport, turismo, tecnologie assistive e sostegno alla famiglia. Il senso non è, o non dovrebbe essere, quello di limitarsi a stabilire quali prestazioni spettino alla persona, ma di costruire un percorso coerente con la vita che quella persona desidera condurre.
La riforma prevede una valutazione multidimensionale e disciplina in modo generale il ricorso all’accomodamento ragionevole, già riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Si tratta delle modifiche e degli adattamenti necessari, valutati nel caso concreto, per consentire alla persona di esercitare un diritto o utilizzare un servizio in condizioni di parità, purché non impongano un onere sproporzionato o eccessivo.
L’effettività del progetto di vita dipende però dalla concreta disponibilità dei servizi. Se mancano assistenti personali, trasporti accessibili, soluzioni abitative, tecnologie, opportunità lavorative o risorse territoriali, il principio normativo rischia di tradursi solo parzialmente nella vita quotidiana. L’attuazione della riforma è stata avviata attraverso una sperimentazione territoriale e l’estensione nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027.

Il PNRR e i Percorsi di autonomia
L’Investimento 1.2 del PNRR, destina complessivamente 500 milioni di euro ai “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, introducendo una misura attuata dagli Ambiti territoriali sociali e dai Comuni finanziati. I progetti comprendono normalmente la definizione di un percorso personalizzato, il reperimento o l’adeguamento dell’abitazione e lo sviluppo di competenze utili all’inserimento lavorativo. Possono essere finanziati lavori sugli spazi domestici, soluzioni domotiche, dispositivi informatici, formazione digitale e strumenti che rendano possibile anche il lavoro a distanza.
L’obiettivo nazionale prevede che entro il 2026 almeno 5.000 persone abbiano beneficiato del rinnovamento dello spazio domestico o della fornitura di dispositivi informatici, accompagnati da formazione sulle competenze digitali, per ridurre le barriere nell’accesso all’alloggio e al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle persone che non possono contare stabilmente sull’assistenza familiare. Occorre però verificare se il proprio Comune o Ambito territoriale abbia attivato il progetto, quali destinatari siano stati individuati e quali procedure locali siano previste. Da qui derivano le inevitabili differenze territoriali.

I programmi per la vita indipendente

I programmi per la vita indipendente possono finanziare, secondo la programmazione locale e le risorse disponibili, assistenza personale autogestita, contributi per l’assunzione di assistenti, sostegno all’abitare, domotica, tecnologie assistive, accompagnamento alla mobilità e attività di inclusione sociale. L’obiettivo è evitare che la persona debba dipendere in modo permanente e totale dai familiari e permetterle, quando possibile, di vivere per conto proprio.

Il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze finanzia, attraverso le Regioni e i servizi territoriali, interventi sociali e assistenziali rivolti alle persone che hanno bisogno di un sostegno continuativo nella vita quotidiana. Può contribuire all’assistenza domiciliare, all’assistenza personale, ai servizi di sollievo per le famiglie, ai percorsi di vita indipendente e agli interventi destinati alle persone con disabilità gravissima e agli anziani non autosufficienti. Non si tratta di una prestazione richiesta direttamente allo Stato: modalità di accesso, servizi e contributi dipendono dalla programmazione regionale e locale, con differenze anche rilevanti tra i territori.

La legge n. 112 del 2016 e il Dopo di noi
La legge sul Dopo di noi riguarda le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o esposte al rischio che tale sostegno venga meno. Non interviene soltanto dopo la morte dei genitori, e può sostenere esperienze preparatorie durante la loro vita, come soggiorni temporanei fuori casa, gruppi appartamento, coabitazioni, adeguamento degli immobili, domotica e percorsi di acquisizione delle competenze quotidiane. Il valore di questi interventi consiste anche nella possibilità di accompagnare gradualmente la famiglia nel suo insieme, preparando il distacco dalla casa dei genitori attraverso esperienze progressive, sostegni adeguati e, auspicabilmente, una reale possibilità di scelta.

Autonomia nella mobilità

Per la mobilità privata sono previste agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’adattamento dei veicoli. Nei casi stabiliti dalla legge possono spettare IVA agevolata, detrazione IRPEF, esenzione dal bollo e dall’imposta provinciale di trascrizione. Le agevolazioni non hanno sempre gli stessi destinatari e non necessariamente spettano tutte insieme. La loro applicazione dipende dalla tipologia di disabilità, dalla documentazione sanitaria e, in alcuni casi, dalla necessità di adattare il veicolo.

Il CUDE

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo consente di utilizzare gli stalli riservati e di beneficiare delle facilitazioni previste dal Codice della strada. La piattaforma nazionale CUDE è stata progettata per rendere più semplice il riconoscimento delle targhe associate al contrassegno anche fuori dal Comune che lo ha rilasciato, soprattutto in presenza di varchi e sistemi automatizzati. Il funzionamento effettivo dipende però dall’adesione dei Comuni e dall’integrazione dei loro sistemi.
Sempre sperando che i non aventi diritto non ritengano opportuno utilizzare gli stalli riservati per caricare prima la spesa in macchina all’uscita dal supermercato o parcheggiare sotto casa.

Il trasporto sociale privato

Accanto ai servizi pubblici esistono trasporti sociali organizzati da Comuni, aziende sanitarie, cooperative e associazioni, destinati ad accompagnare le persone a scuola, nei luoghi di cura, nei centri diurni o nello svolgimento delle attività quotidiane. Anche questi servizi non sono regolati in modo uniforme sul territorio nazionale e possono essere soggetti a requisiti, disponibilità, compartecipazioni economiche e priorità differenti.

Il trasporto pubblico

L’accessibilità degli autobus e del trasporto pubblico locale dipende da una pluralità di soggetti: Stato, Regioni, Comuni, aziende di trasporto e gestori delle fermate e delle infrastrutture. Tutti concorrono, con responsabilità diverse, a rendere possibile la mobilità autonoma delle persone con disabilità.
I mezzi di più recente acquisizione sono solitamente dotati, secondo il tipo di veicolo e di servizio, di pianale ribassato, pedane, spazi per sedie a ruote, sistemi di sicurezza e informazioni visive e sonore. L’esistenza di una pedana, però, non garantisce da sola l’accessibilità del viaggio. Va da sé: occorre che la pedana funzioni, che l’autista sia formato e disponibile a utilizzarla, che la fermata sia raggiungibile, che il marciapiede non presenti ostacoli, che gli stalli non siano occupati abusivamente e che le informazioni sull’accessibilità della corsa siano attendibili. Tutto il percorso, dal domicilio alla destinazione finale, deve essere accessibile.
Per i servizi di autobus a media e lunga percorrenza, il regolamento europeo n. 181 del 2011 riconosce specifici diritti ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta, tra cui la non discriminazione e, nei casi previsti, l’assistenza gratuita.
Chiaro che una fermata nata per essere accessibile diventa inutilizzabile, se non può essere raggiunta dal marciapiede, se manca un attraversamento sicuro o se il percorso è interrotto da gradini, buche, pali o veicoli in sosta.

I PEBA

I Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA, dovrebbero consentire ai Comuni di censire gli ostacoli presenti negli edifici e negli spazi pubblici, stabilire le priorità, stimare i costi e programmare gli interventi. L’obbligo di predisporli esiste da molti anni, ma l’attuazione resta disomogenea. Non tutti i Comuni dispongono di un PEBA aggiornato e l’adozione formale del piano non garantisce, da sola, il finanziamento e la realizzazione tempestiva degli interventi.

Viaggiare in autonomia su treno, aereo e nave

Nel trasporto ferroviario, il regolamento europeo riconosce alle persone con disabilità o mobilità ridotta il diritto a viaggiare senza discriminazioni e a ricevere gratuitamente l’assistenza prevista. In Italia Rete Ferroviaria Italiana coordina il servizio attraverso il circuito delle Sale Blu, che possono organizzare, nelle stazioni servite, l’accoglienza, l’accompagnamento, la salita e la discesa dal treno, l’utilizzo degli elevatori, l’assistenza nelle coincidenze e l’accompagnamento verso l’uscita della stazione. Il servizio va però richiesto e organizzato secondo le modalità previste e dipende anche dalle caratteristiche della stazione e del viaggio, e comunque non è detto che tutte le stazioni siano pienamente accessibili. Possono esistere stazioni prive di ascensori, con marciapiedi inadeguati, sottopassaggi non accessibili o assistenza disponibile soltanto in determinati orari. I guasti agli elevatori e i cambiamenti del materiale rotabile possono inoltre rendere impraticabile un itinerario precedentemente programmato.
Nel trasporto aereo, il regolamento europeo n. 1107 del 2006 vieta la discriminazione delle persone con disabilità o mobilità ridotta e prevede assistenza gratuita in aeroporto. L’assistenza può comprendere il percorso dal punto di chiamata al banco di accettazione, i controlli, l’imbarco, il trasferimento al posto, lo sbarco, il ritiro dei bagagli e le coincidenze.
Rientrano nel sistema anche la gestione degli ausili alla mobilità e, nei casi previsti, dei cani da assistenza. La comunicazione anticipata delle necessità del passeggero è importante per consentire un’organizzazione adeguata del servizio.
Nel trasporto marittimo si applica il regolamento europeo n. 1177 del 2010. I vettori non possono applicare condizioni discriminatorie e devono prevedere assistenza nei porti e a bordo. Quando l’imbarco non sia possibile per ragioni di sicurezza o per le caratteristiche della nave o del porto, deve essere ricercata, per quanto ragionevolmente possibile, una soluzione alternativa.
Per i trasporti ferroviari, marittimi e con autobus, l’Autorità di regolazione dei trasporti è l’organismo nazionale competente per l’applicazione delle relative tutele. Per il trasporto aereo l’organismo competente è l’ENAC. Questo non elimina la necessità, nei casi previsti, di rivolgersi prima al vettore o al gestore del servizio.
Dal 28 giugno 2025 è applicabile anche in Italia la disciplina derivante dallo European Accessibility Act, attuata dal decreto legislativo n. 82 del 2022. La normativa interessa, tra gli altri ambiti, alcuni servizi digitali collegati al trasporto dei passeggeri, la biglietteria elettronica, determinati terminali self-service e il commercio elettronico, confermando che il tema dell’accessibilità coinvolge anche gli ambiti dell’informazione, della navigabilità dei siti internet, delle applicazioni e delle procedure di prenotazione e pagamento.

Il turismo accessibile

Il turismo accessibile non può consistere soltanto nel mettere a disposizione una camera attrezzata. L’intera trasferta deve essere resa fruibile: trasporto, stazione, aeroporto o nave, percorsi urbani, struttura ricettiva, ristorazione, spiaggia, musei, attrazioni, servizi sanitari e informazioni.
Con decreto del 1° agosto 2024 sono stati ripartiti tra le Regioni 50 milioni di euro per progetti di turismo accessibile e inclusivo. Gli interventi devono promuovere la piena accessibilità dei servizi turistici di una zona, di un’area o di un’infrastruttura e possono comprendere formazione degli operatori e tirocini lavorativi per persone con disabilità. I progetti possono essere realizzati dalle Regioni insieme a enti pubblici e soggetti del Terzo settore.
Un precedente Fondo per l’accessibilità turistica era stato destinato soprattutto ai servizi necessari per ottenere e mantenere certificazioni tecniche di accessibilità da parte di strutture ricettive, termali, balneari e sportive. Le risorse non coprivano direttamente i lavori necessari a correggere eventuali non conformità. Le procedure per l’accesso da parte delle imprese sono inoltre rimaste distinte da quelle rivolte agli enti certificatori, mostrando ancora una volta la distanza che può esistere tra l’istituzione di un fondo e la sua piena operatività.
Le certificazioni e gli standard tecnici sono utili, ma devono essere accompagnati da informazioni corrette e dettagliate. Prima di partire, una persona dovrebbe poter conoscere la larghezza delle porte, la presenza di gradini, le dimensioni del bagno, l’altezza del letto, il tipo di doccia, la distanza dal parcheggio e le caratteristiche dei percorsi.

Attività ricettive e di ristorazione

Le attività ricettive e di ristorazione aperte al pubblico sono soggette alle norme sull’accessibilità e sull’eliminazione delle barriere architettoniche, ma gli obblighi di applicazione dipendono dalla tipologia dell’attività, dalla data di costruzione dell’immobile, dagli interventi edilizi realizzati, dalle sue dimensioni e dalle norme regionali e comunali applicabili. Ciò non significa, però, che gli immobili preesistenti siano sottratti a qualsiasi obbligo o che possano essere gestiti senza tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità.
Il requisito della visitabilità impone il libero accesso agli spazi destinati al pubblico e, nei casi previsti dalla normativa, ad almeno un servizio igienico accessibile. Devono essere considerati l’ingresso, il percorso fino alla sala, le porte, gli spazi di manovra e l’accesso ai servizi essenziali, igienici e non, secondo quanto prescrive il DM n. 236 del 1989.
Per le strutture ricettive soggette alle prescrizioni tecniche nazionali devono essere accessibili l’ingresso, gli spazi comuni e i servizi offerti alla generalità degli ospiti. È inoltre prevista una quota di camere o unità di soggiorno accessibili, con i relativi servizi igienici. L’applicazione concreta può però cambiare in base alla categoria della struttura, alla sua capacità ricettiva, alla data di realizzazione e alle norme regionali sul turismo.
Le discipline regionali possono introdurre prescrizioni ulteriori per alberghi, campeggi, agriturismi, bed and breakfast, affittacamere e case vacanza. Occorre quindi verificare caso per caso quale normativa si applichi.
Non tutti gli esercizi possono essere integralmente adeguati, ma sicuramente nessuno è legittimato a tenere comportamenti discriminatori. Quando esistano soluzioni ragionevoli, sicure e concretamente praticabili, il gestore è tenuto ad adottarle, purché non impongano un onere sproporzionato o eccessivo.
La diversa disposizione dei tavoli, una procedura di accoglienza adeguata, un ingresso alternativo equivalente e dignitoso o l’impiego di dispositivi tecnicamente idonei possono costituire accomodamenti ragionevoli, senza equivalere necessariamente a una ristrutturazione completa.

Accessibile a tutti

Vale la pena di ricordare che i temi legati all’accessibilità e all’autonomia non riguardano soltanto le persone che utilizzano una sedia a ruote. Negli edifici e nei servizi aperti al pubblico devono essere considerate anche la leggibilità della segnaletica, l’orientamento delle persone cieche o ipovedenti e la riconoscibilità visiva e acustica delle situazioni di pericolo.
I principi di accessibilità e inclusione richiedono di considerare le esigenze delle persone con disabilità uditive, comunicative, intellettive o cognitive. Un ambiente può essere privo di gradini e restare comunque difficile o impossibile da utilizzare se le informazioni sono incomprensibili, i percorsi non sono riconoscibili o il personale non sa come comunicare e prestare assistenza.

Informazioni da inserire nel pop up sito ISCRIZIONE RUI

 

M.A.C. – Alberti Minini Rubagotti S.r.l.
P.IVA 03662810989
Numero iscrizione RUI: A000510015
Data di iscrizione: 14 gennaio 2015
Codice amministrativo assegnato all’agenzia: 64176
info@mac-assicurazioni.it
PEC: m.a.c.albertimininirubagotti@legalmail.it

Sede di Brescia
Via IV Novembre 1 – 25122 Brescia (BS)
Tel.: 030 377 0283
Fax: 030 293148
Responsabile intermediazione sede di Brescia
Paola Minini
PEC:paolaminini@legalmail.it

Sede di Desenzano del Garda
Viale Marconi, 104 – 25105 Desenzano del Garda (BS)
Tel.:030 9142361
Fax:030 9141730
Responsabile intermediazione sede di Desenzano del Garda
Cherubini Emanuele
PEC:emanuele.cherubini@legalmail.it

Sede di Chiari
Via Maffoni, 21 – 25032 Chiari (BS)
Tel.:030 711321
Fax:030 7101766
Responsabile intermediazione sede di Chiari
Rubagotti Giorgio
PEC:giorgio.rubgotti@legalmail.it

Responsabili dell’attività di intermediazione

MININI PAOLA 

Responsabile intermediazione sede di Brescia

Numero Iscrizione A000084737

PEC:paolaminini@legalmail.it

 

RUBAGOTTI GIORGIO 

Numero Iscrizione A00005562

PEC:giorgio.rubgotti@legalmail.it

 

ALBERTI DAVIDE FRANCESCO 

Numero Iscrizione A000701752

PEC:albertidavidefrancesco@legalmail.it

 

CHERUBINI EMANUELE 

Numero Iscrizione A000002726

PEC:emanuele.cherubini@legalmail.it

 

RUBAGOTTI GIORGIO 

Numero Iscrizione A000055629

PEC:giorgio.rubgotti@legalmail.it

 

E’ possibile consultare gli estremi delle iscrizioni al RUI al seguente indirizzo https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

UNIPOLSAI Assicurazioni SpA

Sede legale:

Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO)

Tel. 0515077111

Fax 0517096584

Posta PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it