di Alessandra Schofield
Gestire un blog implica anche la necessità di gestire i commenti ai contenuti pubblicati, laddove la possibilità di commentare sia consentita. Con l’ordinanza n. 22999, pubblicata il 10 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha esaminato una controversia sulla responsabilità del gestore di un blog per commenti diffamatori pubblicati da altri utenti, confermando il risarcimento di 23.000 euro a favore di un giornalista, la cui reputazione personale e professionale era stata lesa da quegli stessi commenti.
Il gestore di un blog, spiega la Cassazione, non ha l’obbligo generale di selezionare e controllare in anticipo tutti i commenti degli utenti; ma quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori deve attivarsi tempestivamente per rimuoverli dato che lasciare accessibili contenuti lesivi della reputazione altrui ne consente potenzialmente l’ulteriore diffusione.
Se gestiamo un blog, non possiamo ignorare i commenti. Il fatto che il commento sia stato scritto da un’altra persona non esclude perciò la responsabilità del gestore, rendendo necessario verificare se questi ne conosca il contenuto e come si sia comportato dopo averne avuto conoscenza. La mancata rimozione tempestiva, infatti, può rappresentare una consapevole condivisione del contenuto offensivo e un contributo alla sua diffusione, ed è perciò paticolarmente importante accertare la conoscenza effettiva dei commenti e della successiva condotta del blogger.
La Corte ricorda che la libertà di espressione è tutelata tanto dalla Costituzione quanto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma comporta (come ogni altra libertà, verrebbe da aggiungere) doveri e responsabilità e questo diritto deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali. Tra questi rientra la reputazione la cui protezione, data la connessione alla dignità della persona e al diritto alla vita privata, può pertanto giustificare limitazioni alla libertà di espressione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Inoltre, la critica può essere soggettiva, di parte, discutibile o non condivisa, e le valutazioni critiche devono fondarsi su fatti oggettivi. Il diritto di critica non giustifica il discredito costruito attribuendo a una persona fatti contrari alla verità, né la libertà di esprimere un giudizio rende lecita qualsiasi rappresentazione dei comportamenti altrui.
È importante ricordare che perché si produca una lesione della reputazione non è indispensabile che il commento riporti il nome della persona interessata. È sufficiente che il destinatario delle affermazioni offensive sia agevolmente identificabile attraverso il loro contenuto.
Il risarcimento quindi deve essere motivato considerando gli elementi rilevanti della vicenda. Il contenuto e la pluralità delle offese, la notorietà di chi contribuisce alla loro diffusione, la professione della persona danneggiata, la condotta del gestore e il grado di consapevolezza che la caratterizza sono tutti aspetti rilevanti. Inoltre assume importanza, nella valutazione del danno, il fatto che le affermazioni colpiscano comportamenti legati all’attività professionale.
Anche la diffusione del mezzo deve essere apprezzata sulla base di quanto risulta dimostrato. La possibilità teorica che una pagina internet raggiunga un pubblico molto ampio non prova, da sola, che i contenuti offensivi abbiano avuto una circolazione altrettanto estesa. La quantificazione del risarcimento deve quindi tenere conto della diffusione effettivamente accertata.
