di Alessandra Schofield


Autovelox, segnalazione e visibilità Cosa dobbiamo controllare se riceviamo una multa. Gli autovelox sono pensati per controllare il rispetto dei limiti di velocità e, almeno nella loro funzione dichiarata, per contribuire alla sicurezza stradale. Il loro utilizzo, però, non è libero né rimesso alla discrezionalità assoluta degli enti che li installano. La legge stabilisce precise condizioni, soprattutto quando la violazione non viene contestata subito al conducente, ma notificata successivamente a casa. Tra queste condizioni, due sono particolarmente importanti per noi automobilisti: la preventiva segnalazione e la visibilità della postazione.
Dobbiamo essere messi in condizione di sapere che su quel tratto di strada può essere effettuato un controllo elettronico della velocità, perché l’autovelox non deve essere concepito come una trappola nascosta, ma come uno strumento preventivo. La sua funzione corretta non è cogliere di sorpresa chi guida, bensì indurre al rispetto del limite di velocità prima ancora che venga commessa l’infrazione.
Il Codice della strada prevede infatti che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili. Si tratta di due requisiti distinti, che devono essere presenti entrambi. Non basta, quindi, che vi sia un cartello generico lungo la strada se poi l’apparecchio è nascosto o difficilmente individuabile. Né basta che il dispositivo sia materialmente visibile se prima non è stato adeguatamente segnalato.
La segnalazione preventiva può avvenire mediante cartelli o dispositivi luminosi. Il cartello deve trovarsi prima della postazione, deve essere leggibile, correttamente orientato rispetto al senso di marcia e collocato in modo tale da poter essere visto da un conducente normalmente attento. Non dovrebbe essere coperto da vegetazione, pali, cartelli pubblicitari, veicoli in sosta o altri ostacoli. Inoltre, deve essere riferibile al tratto effettivamente percorso dall’automobilista.
Questo ultimo aspetto è, peraltro, molto importante. Può accadere, infatti, che il cartello di preavviso sia presente lungo la strada principale, ma che il conducente si sia immesso da una strada laterale dopo quel cartello. In questo caso, se prima dell’autovelox non incontra alcuna ulteriore segnalazione, può sorgere un problema di legittimità della sanzione. La segnalazione deve essere utile per chi percorre concretamente quel tratto, non solo per chi proviene da una determinata direzione.
Accanto alla segnalazione preventiva vi è poi il requisito della visibilità. L’autovelox deve essere riconoscibile come postazione di controllo. Questo vale sia per le postazioni fisse sia per quelle mobili. Una postazione collocata dietro ostacoli, nascosta da siepi, muretti, curve, altri veicoli o elementi dell’arredo urbano può non rispettare il requisito della visibilità. Nel caso delle postazioni mobili, assume rilievo anche la riconoscibilità del veicolo utilizzato dagli organi di polizia stradale.
Non solo: il dispositivo deve essere visibile nelle condizioni concrete di marcia, da un automobilista ordinariamente attento. E ciò dipende anche dalla posizione della postazione, dalla conformazione della strada, dalla presenza di ostacoli, dalla distanza di avvistamento e dalla chiarezza della segnaletica.
Altro controllo importante riguarda la distanza tra il segnale che impone il limite di velocità e la postazione di rilevamento. Il decreto ministeriale 11 aprile 2024 ha introdotto criteri più puntuali. Fuori dai centri abitati, la postazione non può essere collocata a meno di un chilometro dal segnale che impone il limite. Nei centri abitati, invece, la distanza minima è di 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e di 75 metri sulle altre strade urbane.
Perciò, se il limite viene abbassato poco prima dell’autovelox, dovremmo verificare con attenzione la distanza fra il cartello del limite e il punto in cui è avvenuto il rilevamento. Se la postazione si trova troppo vicino al segnale, la multa potrebbe presentare un profilo di contestabilità. Anche in questo caso, però, dobbiamo essere in grado di documentare bene la situazione.
Quando riceviamo una multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, la prima cosa da fare è leggere attentamente il verbale. Il documento dovrebbe indicare il luogo dell’accertamento, il senso di marcia, il limite vigente, la velocità rilevata, la velocità considerata dopo l’applicazione della tolleranza, il modello dell’apparecchio, gli estremi del dispositivo utilizzato, la data dell’ultima taratura e l’organo accertatore. Se il verbale è generico o non consente di individuare con precisione il punto del rilevamento, può essere più difficile per noi esercitare il nostro diritto di difesa.
Dobbiamo poi ricostruire il percorso effettivamente seguito, e verificare se, procedendo nella stessa direzione indicata nel verbale, era presente un cartello di preavviso prima della postazione. È utile controllare anche se tra il cartello e l’autovelox vi siano intersezioni, svincoli, accessi laterali o rotatorie. Se ci siamo immessi dopo il cartello, occorre capire se la segnalazione fosse stata ripetuta.
Dobbiamo verificare se l’autovelox fosse ben visibile, se fosse collocato in modo chiaro, se il veicolo della polizia fosse riconoscibile, se vi fossero ostacoli o elementi che ne impedivano l’individuazione. Quando possibile, è utile tornare sul posto e fotografare il tratto nella stessa direzione di marcia, documentando il cartello di preavviso, il segnale del limite, il punto della postazione e le eventuali criticità. Scattiamo foto ordinate e coerenti con il percorso, mostrando ciò che un conducente avrebbe visto procedendo lungo la strada: prima il tratto di avvicinamento, poi la segnaletica, poi eventuali intersezioni, infine la postazione dell’autovelox. Se il problema riguarda la distanza, possiamo effettuare una misurazione con strumenti cartografici, semplici applicazioni di geolocalizzazione o, meglio ancora, mediante dati oggettivi ricavabili dagli atti dell’amministrazione. Perché non dobbiamo dimenticare che uno degli strumenti più importanti a nostra disposizione è l’accesso agli atti. Chi riceve una multa può chiedere all’ente che ha emesso il verbale di visionare o ottenere copia della documentazione relativa all’accertamento. La richiesta può riguardare la fotografia dell’infrazione, la documentazione sulla segnaletica preventiva, la posizione della postazione, la distanza fra cartello e dispositivo, la distanza fra segnale del limite e autovelox, il decreto prefettizio eventualmente necessario, il certificato di taratura e gli estremi di approvazione o omologazione dell’apparecchio.
L’accesso agli atti serve a presentare contestazioni specifiche ed evitare contestazioni generiche che potrebbero non trovare accoglimento, dato che affermare semplicemente che l’autovelox non era visibile può non bastare. È molto più efficace indicare in modo preciso perché la postazione non rispettava i requisiti come cartello assente, cartello coperto, cartello collocato dopo un’intersezione, mancata segnalazione per chi proveniva da una strada laterale, postazione nascosta, distanza insufficiente dal segnale del limite, assenza di documentazione sulla taratura o mancanza del decreto prefettizio.
Infatti, su alcune tipologie di strade, la contestazione differita dell’eccesso di velocità mediante autovelox è possibile solo se il tratto è stato individuato dal prefetto. Questo accade, in particolare, quando non è praticabile o sicura la contestazione immediata. Possiamo quindi chiedere se per quel tratto esista un decreto prefettizio valido e se la postazione sia stata collocata nel punto effettivamente autorizzato.
Poi c’è la taratura dell’apparecchio, che non riguarda direttamente la visibilità, ma incide sull’affidabilità della misurazione. Un autovelox deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Nel verbale spesso è indicata la data dell’ultima verifica; se non lo è, o se il dato è poco chiaro, può essere opportuno chiederne copia con accesso agli atti.
Negli ultimi anni si è aggiunto anche il tema dell’omologazione e dell’approvazione dei dispositivi. La giurisprudenza ha più volte distinto i due concetti, affermando che non sempre la semplice approvazione può essere considerata equivalente all’omologazione. È un tema tecnico e ancora oggetto di discussione, ma quando si valuta una multa da autovelox può essere utile verificare quali siano gli estremi del provvedimento ministeriale relativo allo specifico apparecchio utilizzato.
Se dai controlli emergono irregolarità, possiamo valutare la presentazione di un ricorso. Le strade ordinarie sono due: il ricorso al Prefetto, generalmente entro 60 giorni dalla notifica, oppure il ricorso al Giudice di pace, normalmente entro 30 giorni. La scelta va ponderata. Il ricorso al Prefetto è più semplice, ma in caso di rigetto può comportare conseguenze economiche più pesanti. Il ricorso al Giudice di Pace consente una valutazione più approfondita della documentazione, ma richiede un’impostazione più precisa e comporta costi iniziali.
Prima di pagare la multa, è comunque bene considerare che il pagamento in misura ridotta può precludere o rendere molto più difficile la contestazione successiva. Per questo, se si intende verificare la legittimità del verbale, è opportuno muoversi rapidamente: leggere il verbale, fare eventuali rilievi sul posto, presentare accesso agli atti e valutare i termini per il ricorso.

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