di Alessandra Schofield

Parità di retribuzione fra uomini e donne obbligatoria dal 7 giugno. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che entra in vigore il 7 giugno 2026, rafforza l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il decreto attua la Direttiva UE 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che imponeva agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad eliminare il gender gap tuttoraesistente nel mondo lavorativo in termini di retribuzione.
Con il decreto legislativo 96/2026, appena pubblicato in G.U., l’Italia recepisce questa fonte europea e la inserisce nel proprio ordinamento. La nuova normativa si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, per gli aspetti non già disciplinati dal diritto nazionale e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, per quanto riguarda i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato e parziale, incluse le posizioni dirigenziali. A differenza della normativa europea, in Italia restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente. Per la disciplina della trasparenza prima dell’assunzione, il decreto si applica anche ai candidati a un impiego.
Secondo quanto previsto dal decreto, i contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge devono assicurare sistemi di determinazione e classificazione retributiva che garantiscano la parità di retribuzione.

Uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro o lavoro di pari valore, hanno diritto a guadagnare gli stessi importi. Con “stesso lavoro” si intende la prestazione svolta nell’esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell’ambito del medesimo livello retributivo e della medesima categoria legale di inquadramento prevista dal CCNL applicato, mentre con “lavoro di pari valore” si intende una prestazione diversa, ma svolta nell’esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli di inquadramento del CCNL applicato o, in mancanza, del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per il settore di riferimento, che deve essere valutata sulla base di criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, tenendo conto di competenze, responsabilità, condizioni di lavoro e di ogni altro fattore pertinente alla posizione.
Le indicazioni sulla retribuzione iniziale debbono essere fornite ai candidati e alle candidate prima dell’assunzione, né è consentito chiedere loro informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti rapporti di lavoro, neppure indirettamente tramite soggetti incaricati della selezione o dell’assunzione.
I criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica (salvo che l’azienda abbia meno di cinquanta dipendenti) devono altresì essere resi accessibili in maniera trasparente, eventualmente anche rinviando a quanto previsto in tal senso dal contratto collettivo applicato e dagli eventuali accordi aziendali.
Ogni lavoratore o lavoratrice ha diritto a richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche tramite rappresentanti dei lavoratori o organismi per la parità su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, e i datori di lavoro devono informare annualmente tutti i lavoratori dell’esistenza di tale diritto e delle modalità per esercitarlo. Inoltre, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione.
Tutte le informazioni da condividere con lavoratori o candidati ai sensi degli articoli sulla trasparenza devono essere fornite con modalità accessibili alle persone con disabilità e devono tenere conto delle esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.
Se dalle informazioni sulle retribuzioni emerge, in una categoria di lavoratori, una differenza del livello retributivo medio tra lavoratrici e lavoratori pari ad almeno il 5%, non motivata da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e non corretta entro sei mesi dalla comunicazione, il datore di lavoro è tenuto a svolgere una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori.
Resta solo da auspicare che tutto ciò non resti solo scritto sulla carta.

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