• Settembre 2, 2025
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di Alessandra Schofield

Approvato il Conto Termico 3.0 Tutte le novità e gli ampliamenti del bonus. Il Conto Termico 3.0 rappresenta l’ultimo aggiornamento del meccanismo di incentivazione statale gestito dal GSE per sostenere interventi di piccola taglia nel campo dell’efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Si tratta di un contributo a fondo perduto, diverso dalle detrazioni fiscali, che viene erogato direttamente tramite bonifico e che ha l’obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici e accelerare la transizione verso tecnologie rinnovabili.
Il Conto Termico 1.0 venne introdotto nel 2012, ma trovò una scarsa applicazione a causa della complessità burocratica. Nel 2016 fu varato il Conto Termico 2.0, che semplificò le procedure, introdusse il portale telematico GSE e ampliò la platea dei beneficiari. Nel 2021, con il decreto legislativo 199 che recepiva la direttiva europea sulle fonti rinnovabili, il meccanismo è stato aggiornato ulteriormente e il 5 agosto 2025 il Conto Termico 3.0 è stato definitivamente approvato con apposito decreto legge. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro poche settimane dall’approvazione e l’entrata in vigore scatterà quindici giorni dopo. A quel punto il GSE avrà 30-60 giorni per aggiornare il portale telematico e le regole applicative, rendendo pienamente operativo il meccanismo.
Il Conto Termico 3.0 si distingue dalle versioni precedenti per una serie di novità sostanziali, in quanto amplia la platea dei beneficiari, includendo non solo le pubbliche amministrazioni e i privati cittadini già previsti, ma anche gli enti del Terzo Settore non commerciali, le società in house, i consorzi, le autorità portuali e le comunità energetiche rinnovabili. Inoltre estende agli edifici del terziario privato la possibilità di accedere a incentivi per interventi di efficientamento dell’involucro edilizio, possibilità che prima era riservata esclusivamente alla pubblica amministrazione.
Anche gli interventi ammessi sono stati ampliati. Restano infatti incentivabili tutte le tipologie già previste dal Conto Termico 2.0 – come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, impianti a biomassa ad alta efficienza, collettori solari termici, sistemi ibridi, microcogenerazione e interventi di isolamento o sostituzione infissi – ma a queste misure si aggiungono ora gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici (se abbinati alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche), i sistemi di ventilazione meccanica controllata ad alta efficienza, i sistemi bivalenti e le pompe di calore add-on, pensati per integrare impianti già esistenti. Contestualmente, vengono esclusi gli incentivi alle caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili.
Per cittadini privati, condomini e imprese, la copertura dell’incentivo può arrivare fino al 65% della spesa ammissibile, e per ogni tecnologia sono previsti massimali unitari, che stabiliscono un tetto massimo di contributo per kW di potenza installata, per metro quadrato di superficie solare o per apparecchio, così da garantire un controllo sulla spesa. I privati con abitazioni residenziali possono richiedere l’incentivo solo per interventi sugli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, quindi per questi soggetti restano esclusi quelli sull’involucro edilizio, come cappotti termici, infissi o schermature solari. L’importo annuo messo a disposizione dal Governo è di 500 milioni di euro, con un sotto-limite di 150 milioni riservato alle imprese.
Per scuole, ospedali, strutture sanitarie ed edifici pubblici situati in comuni con meno di 15.000 abitanti, il contributo può coprire fino al 100% della spesa ammissibile. Il plafond dedicato è di 400 milioni l’anno, con una riserva di 20 milioni destinata esclusivamente a diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica. Inoltre, le amministrazioni possono avvalersi della modalità di accesso “a prenotazione”, che consente di bloccare i fondi prima dell’avvio dei lavori e di ricevere un acconto già in fase di esecuzione, opzione non disponibile per i soggetti privati.
Il bonus Conto Termico 3.0 è accessibile esclusivamente tramite il portale telematico del GSE (PortalTermico), con una domanda che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori. La procedura si sviluppa in tre passaggi fondamentali: l’esecuzione dell’intervento, la compilazione della domanda online con caricamento della documentazione richiesta e la fase di istruttoria del GSE, che si conclude con la pubblicazione della scheda-contratto e l’erogazione del contributo.
La documentazione da presentare varia in parte a seconda del soggetto che richiede l’incentivo. Tutti i richiedenti devono presentare il modulo di domanda generato dal portale, firmato digitalmente, insieme a una copia del documento d’identità del dichiarante. Devono inoltre allegare tutte le fatture e le relative prove di pagamento, le certificazioni tecniche degli apparecchi installati o il riferimento al Catalogo GSE se l’impianto vi è già presente, la dichiarazione di fine lavori per gli interventi di piccola taglia, il certificato di smaltimento del vecchio generatore sostituito e la documentazione fotografica che mostri lo stato dei luoghi prima e dopo l’intervento. Per impianti di dimensioni superiori a 35 kW o solari oltre i 50 metri quadrati è necessaria anche un’asseverazione tecnica redatta da un professionista abilitato.
Per cittadini privati e condomini, se il richiedente non è proprietario dell’immobile deve presentare una dichiarazione di consenso del proprietario. Nei casi di condomini è inoltre necessario allegare il verbale dell’assemblea condominiale che approva l’intervento e la delega all’amministratore a rappresentare i condòmini nella pratica con il GSE.

Le imprese devono dimostrare la titolarità o la disponibilità giuridica dell’immobile oggetto dell’intervento e allegare la documentazione standard. Se l’intervento è realizzato tramite una ESCo, occorre presentare anche il contratto di servizio energetico che disciplina i rapporti tra azienda e fornitore, così da giustificare il ruolo della ESCo come soggetto responsabile nei confronti del GSE.
Le Pubbliche Amministrazioni, oltre alla documentazione di base, nel caso di accesso “a prenotazione”, cioè prima dell’avvio dei lavori, devono allegare una diagnosi energetica o un progetto esecutivo, insieme a un atto amministrativo che formalizza l’impegno alla realizzazione dell’intervento, come una delibera o una determina dirigenziale. Per gli interventi sull’involucro edilizio può essere richiesto anche un Attestato di Prestazione Energetica. Inoltre, le PA devono comunicare formalmente l’avvio e la conclusione dei lavori, così da permettere al GSE di erogare gli acconti e poi il saldo. Per le amministrazioni, le spese per diagnosi e APE sono incentivate al 100%, quindi questi documenti diventano parte integrante della pratica.
Una volta caricata la documentazione, il GSE avvia l’istruttoria e, in caso di esito positivo, rende disponibile la scheda-contratto, che deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto responsabile. Segue, infinem l’erogazione del contributo, che verrà versato in unica soluzione se l’importo non supera i 15.000 euro, oppure in due o cinque rate annuali negli altri casi. Le pubbliche amministrazioni che accedono con prenotazione possono ricevere un acconto entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio lavori e il saldo alla conclusione.

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